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	<title>Pianeta Master | </title>
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	<description>All about Master</description>
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		<title>Modalità rimborso pagamento iscrizioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 17:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[World Winter Master Games]]></category>
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					<description><![CDATA[MODALITA&#8217; RICHIESTA RIMBORSO PARZIALE ISCRIZIONE  Tutti i concorrenti che avessero pagato l&#8217;importo di Euro 200,00 per l&#8217;iscrizione alle WWMG  per ottenere il rimborso parziale di Euro 100.00 come da aggiornamento devono invar mail al seguente indirizzo: &#160; info@wwmglombardia2024.it &#160; (che trovate sul sito anche) inserendo...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em>MODALITA&#8217; RICHIESTA RIMBORSO PARZIALE ISCRIZIONE </em></span></h2>
<p><em>Tutti i concorrenti che avessero pagato l&#8217;importo di Euro 200,00 per l&#8217;iscrizione alle WWMG  per ottenere il rimborso parziale di Euro 100.00 come da aggiornamento devono invar mail al seguente indirizzo:</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><em><a href="info@wwmglombardia2024.it">info@wwmglombardia2024.it</a></em></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>(che trovate sul sito anche) inserendo nominativo anno di nascita (in caso di omonimia), comitato di appartenenza, data del versamento. L&#8217;importo verrà ricaricato sulla carta di credito utilizzata.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Le procedura è attiva solo ed unicamente per il rimborso parziale.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
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		<title>LA RESPONSABILITA&#8217; DELLO SCIATORE IN CASO DI COLLISIONE CON UN UTENTE DELLA PISTA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 11:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il punto giuridico]]></category>
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					<description><![CDATA[Buongiorno a tutti , dopo che è trascorso un inverno fantastico, molte belle nevicate, è passato in effetti un po&#8217; di tempo&#8230;eccomi di nuovo con voi,  volendo trattare  un  argomento che è stato recentemente motivo  per un causa di merito. Nello svolgimento della pratica sciistica...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno a tutti ,</p>
<p>dopo che è trascorso un inverno fantastico, molte belle nevicate, è passato in effetti un po&#8217; di tempo&#8230;eccomi di nuovo con voi,  volendo trattare  un  argomento che è stato recentemente motivo  per un causa di merito.</p>
<p>Nello svolgimento della pratica sciistica succede sovente che si verifichino casi rilevanti sotto il profilo penale.</p>
<p>Quando vengono cagionate lesioni ( anche mortali) nel corso di competizioni agonistiche, la giurisprudenza tende ad escludere la responsabilità penale dell&#8217;atleta, purché ricorrano queste tre condizioni:</p>
<ul>
<li><em>siano state rispettate le regole tecnico – sportive;</em></li>
<li><em>lo sportivo abbia agito esclusivamente per finalità agonistiche;</em></li>
<li><em>la sua azione non abbia ecceduto i limiti dell&#8217;attività sportiva.</em></li>
</ul>
<p>La giurisprudenza ha elaborato un ulteriore elemento di valutazione : <strong><em>il rispetto del principio del rischio consentito,</em></strong> fondato sul presupposto che alcune attività sportive comportano ex se l&#8217;esposizione al rischio di ledere l&#8217;incolumità fisica degli atleti.</p>
<p>Facendo lesa sui criteri di<em> <strong>prevedibilità</strong></em> e <strong><em>prevenibilità dell&#8217;evento</em></strong>, solo il superamento del <strong><em>c.d.  rischio consentito</em></strong> potrebbe far sorgere una responsabilità colposa.</p>
<p>Ne consegue che la violazione delle regole poste a salvaguardia dell&#8217;incolumità dei partecipanti non comporta automaticamente la sussistenza della colpa, intesa come inosservanza di regolamenti, ordini o discipline ( art. 43 c.p.), essendo necessario che <strong><em>sia superato il rischio generico</em></strong> della verificazione del fatto lesivo, da valutarsi <strong><em>caso per caso</em></strong>, a seconda del tipo di gara.</p>
<p>Secondo un primo orientamento che fa leva sulla <strong>scriminante</strong> di cui all&#8217;art. 50 c.p., il partecipante ad una competizione presterebbe il proprio <strong>consenso a subire lesioni</strong> alla propria incolumità fisica, in considerazione del <em>rischio connaturato alla specifica disciplina sportiva</em> praticata ( <em>Cfr. Cass. Pen. Sez V, 30 aprile 1992, in Riv. Dir. Sport, 1992, 324 </em>).</p>
<p>Si obietta a tale orientamento che la legge prevede <strong>l&#8217;indisponibilità del diritto alla vita</strong> e, oltre certi limiti, vieta condotte lesive dell&#8217;integrità fisica. Secondo una diversa tesi bisognerebbe invocare l&#8217;operatività della causa di giustificazione dell&#8217;esercizio di un diritto, ex art. 51 c.p., trattandosi di discipline sportive, autorizzate e legittimate dallo Stato.</p>
<p>Per quanto riguarda lo sci il rischio maggiore è rappresentato <strong>dalla condotta degli altri</strong> sportivi, quando questi affollino le piste, con una elevata probabilità di collisione, essendo inevitabile che le traiettorie di ognuno si incrocino con quelle degli altri, così che la caduta di uno finisce per coinvolgere altri utenti.</p>
<p>Nel caso di incidente sugli sci la giurisprudenza ha incontrato molta difficoltà nel concretizzare il concetto di <strong>colpa</strong>, in quanto mancavano i principi a cui fare riferimento.</p>
<p>Nel <strong>1967 </strong>venne redatto il “<strong> <em>decalogo dello sciatore</em></strong>” che ancora ad oggi costituisce un punto di riferimento interpretativo. Si tratta in sostanza di regole di comune condotta che cercano di prevenire il <em>pericolo di collisioni</em> più che regolare in modo imperativo i diversi contrasti di interesse.</p>
<p>La giurisprudenza ha recepito tali norme per utilizzarle quale parametro di accertamento della colpa sciistica : <em>chi risultava aver rispettato tali regole, osservava un comportamento ritenuto socialmente adeguato, rimanendo indenne da responsabilità per il danno provocato a terzi.</em></p>
<p>Deve applicarsi il concetto di colpa, così come emerge dall&#8217;art. 2043 c.c. e richiedere che la condotta dell&#8217;utente delle piste sia improntata ai comuni criteri di <strong>prudenza</strong>, rispetto delle caratteristiche della pista.</p>
<p>Le norme contenute nel decalogo FIS oltre ad essere effettivamente osservate dai consociati ed applicate dalla magistratura, si propongono come disposizioni integrative della legge, tanto da costituire attualmente <strong>la fonte principale </strong>in materia di comportamento degli utenti delle piste da sci.</p>
<p>Ricordo alcuni principi di base per iniziare un confronto tra tutti noi e  gli operatori:</p>
<p>Art. 51, comma 1, modificato dall&#8217;art. 20, comma 3, legge della Provincia di Trento  <strong>n. 10/1998</strong>:</p>
<p>“ <em>Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l&#8217;incolumità altrui o provocare danni a persone o cose. Lo sciatore deve attenersi alle regole di comportamento definite dal regolamento di esecuzione e alle prescrizioni imposte dalla segnaletica</em>”.</p>
<p>La  <strong>Legge n. 363 /2003</strong> ha dedicato l&#8217;intero<strong> Capo III </strong>alle norme che disciplinano il comportamento degli utenti delle aree sciabili, con riferimento specifico alla <em>velocità da tenere</em>, ( art. 9), al comportamento che deve avere<em> lo sciatore a monte </em>( art. 10), al <em>sorpasso </em>( art. 11), alle regole di prudenza da adottare<em> in prossimità di un incrocio</em> ( art. 12), alle precauzioni che devono adottare gli sciatori <em>quando si vogliono fermare sulla pista</em> ( art. 13).</p>
<p>Dalle pronunce di condanna emerge che lo scontro tra sciatori avviene il più delle volte, a causa della <strong>eccessiva velocità di chi proviene da monte </strong>e , colposamente, non riesce a frenare o comunque evitare l&#8217;altro sciatore, che, nella sua posizione avanzata, ovviamente non può percepire il sopraggiungere di altri alle spalle. Frequenti sono i casi di condanna dello sciatore che provenendo dalla cima dell&#8217;impianto, investa per colpa un altro sciatore fermo a bordo pista, senza che si possa, in tal caso, invocare la normativa sulla circolazione stradale ed escludere la responsabilità dello sciatore proveniente da monte solo perché l&#8217;altro si fermi sul margine della pista.</p>
<p>Tornerò sull&#8217;argomento, nel caso risulti di interesse approfondire alcuni aspetti rispetto ad altri, comunque, il tema dello <strong><em>scontro tra sciatori</em></strong>,  resta uno dei  principali rischi nell&#8217;attività sciistica, a maggior ragione, con <strong>l&#8217;incremento della velocità</strong>,  in relazione ai materiali tecnici, sempre più sofisticati, anche per i principianti, messi immediatamente nella condizione di raggiungere alte velocità,  senza una reale percezione della <strong> effettiva</strong> e realistica capacità di governare gli sci&#8230;.</p>
<p><em>Responsabilità significa essere consapevoli dei propri limiti tecnici, in relazione all&#8217;età, alla preparazione fisica,  alle condizioni della pista e del meteo.  </em></p>
<p>A presto !</p>
<p>Stefano Marletta</p>
]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>LA RESPONSABILITA&#8217; DEL CONDUCENTE DI MOTOSLITTE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 18:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il punto giuridico]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160; Buongiorno a tutti, eccomi con un nuovo argomento, spesso fonte di contenziosi, mi riferisco al tema della   responsabilità del conducente di motoslitte e gatti delle nevi. Con riferimento alle lesioni causate dall&#8217;addetto alla manutenzione che guidi il gatto delle nevi o la motoslitta il...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Buongiorno a tutti,</p>
<p style="text-align: justify;">eccomi con un nuovo argomento, spesso fonte di contenziosi, mi riferisco al tema della  <em> <strong>responsabilità del conducente di motoslitte e gatti delle nevi.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alle <strong>lesioni </strong>causate dall&#8217;addetto alla manutenzione che guidi il gatto delle nevi o la motoslitta il Tribunale di Trento ha ritenuto il conducente della motoslitta quando è impegnato nel trasporto di passeggeri, responsabile di lesioni che provochi a questi, a causa delle condotta di guida imprudente.</p>
<p style="text-align: justify;">Altre pronunce ravvisano <strong>elementi di colpa e di imprudenza e di negligenza </strong>nell&#8217;addetto che operando su pista ancora aperta al pubblico, <strong>non metteva alcuna segnalazione</strong>, non delimitava la zona in cui stava operando, né collocava personale a terra con la funzione di allertare gli sciatori della presenza del mezzo e finiva così per investire in retromarcia uno sciatore</p>
<p style="text-align: justify;">( Cfr. Corte di Appello di Trento 9.04.1999 n. 198 e Pret. di Cavalese che escludevano la concorrente responsabilità dello sciatore il quale faccia pieno affidamento sulle condizioni di massima sicurezza dell&#8217;impianto. Sulla stessa scia una sentenza in cui il gestore di una pista è stato ritenuto responsabile nel caso di lesioni causate ad uno sciatore che si sia imbattuto nel gatto delle nevi in movimento e non segnalato: Trib. Modena 12.11.1990).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; stato ritenuto responsabile in concorso con la vittima il conducente di una motoslitta che colposamente non controllava l&#8217;andatura e la direzione del mezzo ed investiva una persona che a sua volta aveva lasciato la propria motoslitta ferma a motore acceso per poi percorrere imprudentemente il tragitto a ritroso ( Cfr. Giudice di Pace di Malè 26.03.2004 n. 10).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Più complessa la fattispecie di un&#8217;altra pronuncia che ha dichiarato colpevole il conducente di una motoslitta </strong>incaricato di riportare dei festeggianti dal rifugio a valle e di controllare la sicurezza notturna di quanti avevano optato per scendere con il bob.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie veniva offerta dai gestori una discesa con la motoslitta o, in alternativa, con lo slittino. Due ragazze non conoscendo il tragitto e nonostante avessero assunto alcolici, salivano sul bob, rimaste indietro imboccavano per sbaglio una pista nera, sbattendo violentemente contro un albero così che una di loro moriva sul colpo. Rinviati a giudizio i gestori del rifugio venivano<strong> assolti</strong> in considerazione del fatto che avevano messo a disposizione per la discesa non solo gli slittini ma altresì  la motoslitta,  più sicura.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia si riteneva che <strong><em>il rapporto di affidamento tra i partecipanti e la discesa potesse rinvenirsi</em></strong>, considerato che alcuni avevano scelto di scendere con gli slittini pur essendo poco consapevoli del rischio che si stavano assumendo: oltre al fatto che era notte e la visibilità era notevolmente ridotta molti non conoscevano la pista ed avevano ecceduto nel bere.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il Giudice era <strong>chi dirigeva la discesa</strong> che doveva assumere su di sé il ruolo di assistente della sicurezza anche solo con la conoscenza dei luoghi e per il fatto di disporre di un mezzo come la motoslitta in grado di spostarsi facilmente sulla pista e di controllare la situazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il conducente della motoslitta avrebbe dovuto fermarsi a soste cadenzate e verificare la presenza di tutti , arrestarsi ad ogni bivio e, grazie alla luce del faro posto sul mezzo indicare la direzione corretta.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre per evitare il grave incidente da cui è derivata la morte di una persona, a dire del Giudicante, sarebbe bastato che le ragazze non fossero rimaste indietro, fatto che poteva essere evitato solo dal conducente della motoslitta che aveva lasciato per ultimo il rifugio,  proprio a tal uopo.</p>
<p style="text-align: justify;">Rinviati gli atti al PM affinché procedesse contro il conducente della motoslitta veniva aperto un nuovo fascicolo da cui è scaturito un processo dove il medesimo è stato condannato per aver colposamente omesso che tutti i partecipanti seguissero il percorso prestabilito.</p>
<p style="text-align: justify;">In virtù dei compiti di protezione che i gestori gli avevano delegato in considerazione delle qualità professionali, il conducente della motoslitta aveva il potere non solo giuridico ma anche di fatto, di impedire il verificarsi dell&#8217;evento morte della ragazza ( Trib. Trento 4.04.2002 n. 175 – Trib. Trento 24.09.2004 n. 408).</p>
<p style="text-align: justify;">Si rammenti sempre,   come riferimento,  citato all&#8217;ultimo articolo,  l&#8217;art. 43 c.p. III° c. che recita :</p>
<p style="text-align: justify;">“ <em>E&#8217; colposo, o contro l&#8217;intenzione, quando l&#8217;evento, anche se preveduto, non è voluto dall&#8217;agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente,  un vero Inverno&#8230;.e, noi,  non vogliamo sentire dire che sarebbe.. <em>brutto tempo&#8230;</em> quando in inverno nevica&#8230;</p>
<p>A presto !</p>
<p>Stefano Marletta</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>LA RESPONSABILITA&#8217; DEI GESTORI</title>
		<link>https://www.pianetamaster.it/la-responsabilita-dei-gestori/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 18:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il punto giuridico]]></category>
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					<description><![CDATA[Ciao a tutti, rieccomi a trattare argomenti che, spero, possano essere di interesse generale e, questa volta mi riferisco alla antica questione della responsabilità del gestore degli  impianti di risalita. Partirei dal quadro normativo di riferimento, tenendo in considerazione, al momento,  l&#8217;ambito normativo di attuazione...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti,</p>
<p>rieccomi a trattare argomenti che, spero, possano essere di interesse generale e, questa volta mi riferisco alla antica questione della<em> responsabilità del gestore degli  impianti di risalita.</em></p>
<p>Partirei dal quadro normativo di riferimento, tenendo in considerazione, al momento,  l&#8217;ambito normativo di attuazione della Regione Lombardia, con l&#8217;intenzione di comparare le normative di altre regioni, fermo restando che, è bene non dimenticare che, <strong> la Legge 363 è in corso di modifica in sede governativa e parlamentare</strong>.</p>
<p><strong><em>LEGGE NAZIONALE 363</em></strong></p>
<p><strong><em>Art. 3.</em></strong></p>
<p><strong><em>(Obblighi dei gestori)</em></strong></p>
<ol>
<li><strong><em> I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.</em></strong></li>
<li><strong><em> I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all’ente regionale competente in materia l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e distudio.<br />
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.</em></strong><em> </em></li>
</ol>
<p><strong><em>LOMBARDIA – REGOLAMENTO  REGIONALE 6 DICEMBRE 2004 N. 10</em></strong></p>
<p><strong><em>In attuazione legge regionale 8 ottobre 2002 n. 26</em></strong></p>
<p><em><u>Recepito e ampliato all’art. 45 &#8211; Gestore della pista.</u></em></p>
<ol>
<li><em> Il gestore della pista, prima dell’apertura al pubblico, deve: </em></li>
<li><em>a) stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso della pista; </em></li>
<li><em>b) istituire un adeguato servizio pista, composto da uno o più addetti a seconda delle necessità, per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ovvero affidare i compiti a terzi ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 54, comma 4 e 55, comma 4; </em></li>
<li><em>c) nominare un direttore della pista per lo svolgimento dei compiti di cui all’<u>articolo 46, comma 1</u>; </em></li>
<li><em>d) istituire un adeguato servizio di soccorso per lo svolgimento dei compiti di cui all’<u>articolo 48, comma 4</u>, salvo che la comunità montana autorizzi il gestore a non istituire il servizio, in considerazione del fatto che l’estensione della pista o altre circostanze locali consentono un equivalente soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso. </em></li>
<li><em> Il servizio piste, il direttore delle piste e il servizio di soccorso possono essere comuni a più piste facenti parte della medesima area sciabile attrezzata. In tal caso l’adeguatezza del servizio piste e del servizio di soccorso e l’idoneità del direttore delle piste sono commisurate al complesso delle piste alle quali ineriscono. </em></li>
<li><em> Il gestore della pista comunica il nominativo del direttore della pista alla comunità montana competente per territorio e alla direzione generale regionale competente in materia di sport. </em></li>
</ol>
<p><em>Art. 46. &#8211; Compiti del direttore della pista.</em></p>
<ol>
<li><em> Il gestore della pista è responsabile del coordinamento e della direzione del servizio di soccorso, del servizio piste e delle operazioni eventualmente affidate a terzi ai sensi degli articoli 54, comma 4 e 55, comma 4. </em></li>
</ol>
<ul>
<li><em>Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione di cui al <u>comma 1</u>, il gestore della pista nomina il direttore della pista. <u>Inseriti anche</u>:</em></li>
</ul>
<p><em><u>Art. 46. Compiti del direttore della pista.</u></em></p>
<ol>
<li><em> Il gestore della pista è responsabile del coordinamento e della direzione del servizio di soccorso, del servizio piste e delle operazioni eventualmente affidate a terzi ai sensi degli articoli 54, comma 4 e 55, comma 4. </em></li>
<li><em> Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione di cui al <u>comma 1</u>, il gestore della pista nomina il direttore della pista. </em></li>
</ol>
<p><em><u>Art. 47. Requisiti del direttore della pista.</u></em></p>
<ol>
<li><em> Può essere nominato direttore della pista chi è in possesso dei seguenti requisiti: </em></li>
<li><em>a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato appartenente all’UE o cittadinanza di un Paese terzo che abbia concluso con l’UE accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone; </em></li>
<li><em>b) maggiore età; </em></li>
<li><em>c) idoneità psico-fisica, risultante da certificato medico, rilasciato dall’ASL competente; </em></li>
<li><em>d) possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex licenza di scuola media inferiore) o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE; </em></li>
<li><em>e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione anche temporanea dall’esercizio di una professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; </em></li>
<li><em>f) abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci o della professione di guida alpina-maestro di alpinismo con iscrizione ai rispettivi albi da almeno cinque anni, in alternativa a specifica abilitazione conseguita a seguito di apposito corso di formazione promosso dalla direzione generale regionale competente in materia di sport;</em></li>
<li><em>g) assenza di nomina quale direttore di altra pista situata in diversa area sciabile attrezzata. </em></li>
</ol>
<p><em><u>art. 48. &#8211; Caratteristiche e compiti del servizio di soccorso.</u></em></p>
<ol>
<li><em> Il gestore della pista è responsabile dei compiti di soccorso di cui al <u>comma 4</u> e, per il loro svolgimento, istituisce il servizio di soccorso, affidandolo al coordinamento e alla direzione del direttore della pista. </em></li>
<li><em> Il servizio di soccorso è composto da persone in possesso della qualificazione formativa di soccorritore, conseguita secondo la vigente normativa in materia, e in possesso di capacità sciistiche e sci alpinistiche adeguate agli interventi nelle aree sciabili. Il gestore della pista determina annualmente l’organico del servizio di soccorso, dandone comunicazione scritta entro il 30 novembre di ogni anno alla comunità montana competente per territorio, la quale a sua volta ne dà comunicazione alla direzione generale regionale competente in materia di sport. 3. Il servizio di soccorso è dotato delle attrezzature e degli equipaggiamenti necessari e idonei allo svolgimento dei compiti di cui al <u>comma 4</u>. In particolare sulla pista sono posti dei punti fissi di chiamata dai quali sia possibile richiedere eventuale soccorso e stabilire opportuni collegamenti. </em></li>
<li><em> Il servizio di soccorso presta assistenza e soccorso rapidamente e con perizia alle persone infortunate sulle piste o in zone adiacenti e le consegna agli ordinari servizi di soccorso con le modalità e i mezzi di trasporto più adeguati. La responsabilità del servizio di soccorso cessa con la consegna dell’infortunato agli ordinari servizi di soccorso. Il gestore entro il 30 novembre di ogni anno comunica alla comunità montana competente per territorio, la quale a sua volta ne dà comunicazione alla direzione regionale competente in materia di sport se nella precedente annualità si siano verificati degli infortuni sulle piste, trasmettendo l’elenco analitico degli infortuni eventualmente accaduti, che indichi anche la dinamica degli incidenti stessi. La direzione generale regionale provvede annualmente alla trasmissione dei dati raccolti al Ministero della salute, a fini scientifici e di studio.</em></li>
</ol>
<p><strong><em>PROPOSTA DI MODIFICA</em></strong></p>
<p><em>Art. 3.</em></p>
<p><em>(Obblighi dei gestori)</em></p>
<p><em>1.I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, la messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle Regioni, nonché adoperandosi per rimuovere, ove possibile &#8211; in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche &#8211; gli ostacoli per l’esercizio dell’attività sciistica da parte delle persone con disabilità. I gestori si adoperano per consentire e migliorare, ove possibile ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, l’accesso all’attività sciistica nonché alle strutture sportive ed ai servizi connessi da parte delle persone con disabilità.</em></p>
<ol start="2">
<li><em> I gestori provvedono altresì alla messa in sicurezza delle piste anche mediante l’apposizione della segnaletica di cui alle norme UNI 10869 aprile 2000 e individuando i soggetti cui spetta la direzione della sicurezza delle piste medesime. </em></li>
<li><em>I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.</em></li>
<li><em> Fermo restando quanto previsto dall’art. 21 i gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso anche per le persone con disabilità &#8211; che deve essere svolto da personale qualificato tramite apposita certificazione rilasciata dagli Enti di competenza secondo apposito regolamento attuativo. Compatibilmente con le risorse disponibili, è compito dello Stato individuare strumenti di incentivazione fiscale volti a favorire gli investimenti  finalizzati alla formazione e all’aggiornamento professionale relativo al soccorsi delle persone con disabilità presenti sulle piste da sci.</em></li>
</ol>
<p><em> Il gestore ha l’obbligo di segnalare con chiare e preventive indicazioni gli eventuali impianti inaccessibili allo sciatore con disabilità. I dati relativi agli incidenti avvenuti sulle piste da sci o in prossimità degli impianti sono </em><em>raccolti dalle Regioni e dalle Province Autonome e dalle Forze di Polizia, Esercito-Truppe Alpine sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.</em></p>
<p><em>I dati sono raccolti tramite apposito modello unico da predisporsi di concerto tra i suddetti soggetti entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente norma in Gazzetta ufficiale. </em></p>
<p><em>Ogni gestore deve dotarsi, in conformità alle disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di apposito piano di evacuazione idoneo a garantire la messa in sicurezza anche delle persone con disabilità.</em></p>
<p><em>Compatibilmente con le risorse disponibili, è compito dello Stato individuare strumenti di incentivazione fiscale volti a favorire gli investimenti finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche.</em></p>
<ol start="5">
<li><em> Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 in materia di presenza del servizio di soccorso e trasporto degli infortunati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.</em></li>
<li><em> I gestori individuano, in prossimità dell&#8217;area sciabile, tenuto conto della conformazione e dell&#8217;ampiezza dei luoghi, nonché delle esigenze dell&#8217;attività di elisoccorso, apposite aree destinate all&#8217;atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati. </em></li>
<li><em> I Comuni hanno l’obbligo di identificare almeno un’area dedicata allo stazionamento dei mezzi di soccorso debitamente segnalata. Ciò vale sia per le ambulanze che per l’elisoccorso afferenti al 118 del territorio di riferimento. </em></li>
<li><em> Tutti i Comuni ove hanno sede le stazioni sciistiche hanno l’obbligo di<strong> dotarsi </strong>di canale radio di emergenza montana transfrontaliero europeo, nella banda VHF, per chiamate di emergenza radio: il canale E (PER “Canale di emergenza”) noto anche come: “Canale di emergenza 161.300 MHz”. Tale canale s’intende utilizzarlo sul modello di quello in uso in mare, la cui frequenza è 156,8 MHz Canale 16 per tutte le chiamate di soccorso che, come quello marino, non includono le conversazioni del 118 che riportano dati sensibili. </em></li>
<li><em> L’obbligo di dotazione del defibrillatore semiautonatico (DAE) e della sua manutenzione previsto dall’art. 5 comma 6 del D.M. 20/07/2013 è trasferito dalle associazioni sportive ai proprietari degli impianti per quanto riguarda l’acquisizione, l’installazione e il monitoraggio degli stessi. </em></li>
</ol>
<p><em>10.In tali impianti deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE &#8211; posizionato a una distanza da ogni punto dell’impianto percorribile in tempo utile per garantire l’efficacia dell’intervento e adeguatamente segnalato-con il relativo personale addestrato all’utilizzo. </em></p>
<p>***</p>
<p>Il gestore degli impianti sportivi ho l&#8217;obbligo di assicurare l<strong>&#8216;idoneità </strong>nonché la<strong> sicurezza</strong> della<strong> apparecchiatu</strong>re e <strong>strutture</strong> messe a disposizione, onde garantire l&#8217;incolumità degli utenti e, nel caso di gare sportive, anche degli spettatori.</p>
<p>Quando l&#8217;attività di gestione <strong>non</strong> è legata all&#8217;organizzazione di competizioni sciistiche ma comporta la sola messa a disposizione dell&#8217;impianto a terzi che lo utilizzano per attività non agonistica, sul gestore incombe solo l&#8217;obbligo di verificare <strong>periodicamente</strong> l&#8217;impianto <strong>onde garantire la sicurezza.</strong></p>
<p>La figura del gestore spesso coincide con la figura dell&#8217;<strong>organizzatore di competizioni</strong> sportive da intendersi come la persona fisica, giuridica, l&#8217;associazione o il comitato che promuove un evento; tali forme di responsabilità si configurano nel caso di danni occorsi sia agli spettatori che agli atleti in gara.</p>
<p>Il gestore ha l&#8217;obbligo di far rispettare i requisiti tecnici di <strong>percorribilità</strong> della pista in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento.</p>
<p>La giurisprudenza ha specificato che il <strong>responsabile della pista da sci</strong> deve provvedere alla <strong>manutenzione</strong> dell&#8217;impianto, adeguando i sistemi di sicurezza.</p>
<p>In ogni stazione il gestore deve adoperarsi perché vi sia se non <strong>una postazione fissa di pronto soccorso</strong>, almeno un servizio permanente di pronto soccorso, per trasportare a valle gli sciatori infortunati.</p>
<p>Frequenti sono gli incidenti provocati dalla <strong>insufficiente predisposizione dei sistemi di sicurezza o dalla inidoneità </strong>degli accorgimenti utilizzati.</p>
<p>Concludo questo articolo,  con un caso emblematico, trattasi di un primo assaggio su un  argomento complesso che richiederà approfondimenti, specifici,  nel caso lo desideriate, potrà essere oggetto di altre puntate.</p>
<p>Mi riferisco al  caso deciso con la sentenza n. 307 /1997 dove la Corte di Appello di Trento ha ritenuto responsabile un gestore dell&#8217;impianto colpevole per la <strong>morte di uno sciatore minorenne</strong> che, nel corso di un allenamento di slalom gigante, aveva <strong>sbattuto la testa contro paletti di ferro non foderati</strong>.</p>
<p>La colpevolezza del direttore della pista non è stata esclusa dal fatto che al momento dell&#8217;incidente <strong>l&#8217;impianto di risalita fosse stato chiuso</strong>, in quanto è stato dimostrato che la pista risultava comunque accessibile.</p>
<p>Si è ritenute sussistente la responsabilità penale, sebbene <strong>non</strong> fosse stata raggiunta in giudizio <strong>la prova</strong> che il gestore <strong>fosse a conoscenza del fatto </strong>che il giorno dell&#8217;incidente gli insegnanti avrebbero utilizzato quella pista per gli allenamenti.</p>
<p>Si configura quindi in capo al gestore nel caso di violazione della prescrizioni di legge una responsabilità per colpa specifica ai sensi dell&#8217;art. 43 c.p. III° c. che recita :</p>
<p>“ <em>E&#8217; colposo, o contro l&#8217;intenzione, quando l&#8217;evento, anche se preveduto, non è voluto dall&#8217;agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.</em></p>
<p><em>            </em>Arrivederci alla prossima puntata&#8230;.sperando di poter presto iniziare a fare curve su abbondante  neve&#8230;naturale&#8230;</p>
<p>A presto !</p>
<p>Stefano Marletta</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>&#8220;L&#8217;obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici&#8230;.&#8221;  seconda parte</title>
		<link>https://www.pianetamaster.it/lobbligo-di-dotazione-ed-impiego-di-defibrillatori-semiautomatici-seconda-parte/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2017 17:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il punto giuridico]]></category>
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					<description><![CDATA[Proseguiamo ad affrontare il tema di sicuro interesse  riguardante l&#8217;uso del defibrillatore : DEFRIBILLATORI SECONDA PUNTATA Premetto che il problema per gli addetti ai lavori nel settore sci alpino “dovrebbe” essere definitivamente superato a fronte delle recenti circolari e direttive interpretative, tuttavia è bene tenere...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Proseguiamo ad affrontare il tema di sicuro interesse  riguardante l&#8217;uso del defibrillatore :</p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>DEFRIBILLATORI SECONDA PUNTATA</strong></span></h2>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Premetto che il problema per gli addetti ai lavori nel settore sci alpino “<em>dovrebbe</em>” essere definitivamente superato a fronte delle recenti circolari e direttive interpretative, tuttavia è bene tenere alta l&#8217;attenzione su un tema che, il legislatore inevitabilmente affronterà, anche in futuro, considerati i molteplici interessi tutelabili che ruotano attorno.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Negli impianti sportivi deve essere disponibile , accessibile e funzionante almeno un DAE – posizionato ad una distanza da ogni punto dell&#8217;impianto percorribile in un tempo utile per garantire l&#8217;efficacia dell&#8217;intervento con il relativo personale addestrato.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria nazionale ( Dir. 93/42/CEE D. lgs. n. 46/97). I DAE devono essere resi disponibili all&#8217;utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le società sportive ed i gestori degli impianti sono tenuti ad informare tutti i soggetti presenti a vario titolo della presenza dei DAE mediante sistemi di segnalazione.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tutti i soggetti che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente specificando: il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la dislocazione l&#8217;elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato, per rendere più efficace ed efficiente il suo utilizzo o addirittura disponibile la sua localizzazione.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>I DAE devono essere sottoposti a verifiche, a controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d&#8217;uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali; la batteria deve essere carica per garantirne il funzionamento e le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Gli apparecchi devono essere collocati in luoghi accessibili ed il cartello deve indicare la posizione del DAE con gli adesivi AED ed è raccomandato l&#8217;uso di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>I corsi di formazione sono effettuati da Centri di formazione accreditati dalla singole regioni e sono svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal D.M. 18.03.2011.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Sul tema dei corsi sarà mia cura predisporre un approfondimento a breve, vista la mancanza di coordinamento tra regione e regione, sarà opportuno verificare ogni protocollo e verificare le possibilità di stipulare accordi per formare almeno una persona all&#8217;interno di ogni associazione sportiva che sia formata in materia.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Concluderei questo primo mio intervento sul tema “ defibrillatori” cui farà seguito un successivo articolo di approfondimento specifico dei profili operativi per associazioni ed enti che organizzano gare di sci, facendo un cenno al profilo della responsabilità.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Per tranquillizzare gli addetti ai lavori una attività di soccorso crea un obbligo solo per il personale sanitario, non per quello cosiddetto “ laico”: chi somministra lo shock elettrico non è responsabile della corretta esecuzione della somministrazione data dall&#8217;apparecchio ma solo dell&#8217;esecuzione della manovra in condizioni di sicurezza anche per i presenti ( DM 2011);</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Per la società sportiva sussiste la responsabilità di attivarsi per la presenza del regolare funzionamento del dispositivo;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La mera inosservanza delle prescrizioni di DAE non sembra essere stata sanzionata ma solo le conseguenze lesive ( morte / lesioni), responsabilità penale e civile del Presidente della società se è provata la mancanza di defibrillatore oltre alla mancanza di manutenzione adeguata o del gestore nel caso sia stato demandato per accordo.</li>
<li>La responsabilità del Presidente per mancanza di personale formato ed il numero dipende dal tipo di impianto e dal tipo di organizzazione.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Concludo con un cenno di sintesi per tranquillizzare tutti gli addetti ai lavori, in particolare gli Sci Club, in quanto da una prima lettura, sembrerebbe eccessivamente ampio l&#8217;ambito di responsabilità in capo alle associazioni sportive e società che organizzino un evento agonistico, anche se a livello amatoriale.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Innanzitutto desidero sottolineare che:</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>i nostri “ <strong><em>impianti sono all&#8217;aria aperta</em></strong>” quindi la normativa che vale per impianti sportivi <strong>al chiuso</strong>;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la legge deve essere interpretata ed adeguata allo specifico ambito naturale aperto in cui viene praticato lo sci;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>molti Comuni e società degli impianti di risalita hanno i defibrillatori in dotazione;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>una soluzione pratica che individuo per sgombrare ogni dubbio è <strong>la presenza di una</strong> <strong>ambulanza </strong>che per legge ha a bordo un defibrillatore e personale formato;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Esistono <strong>ambulatori di soccorso piste</strong> con volontari preparati ( oltre a Carabinieri e Polizia di Stato, Guardia di Finanzia) e attrezzati con defibrillatori.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>In definitiva lo SCI CLUB dovrà semplicemente occuparsi ed accertarsi di verificare dove si trova un defibrillatore regolarmente funzionante, eventualmente stipulare accordi con ambulatori di soccorso piste oppure con il 118, sarebbe altresì sufficiente formare una persona all&#8217;interno di ogni sci club per curare la parte primo soccorso e per tranquillità.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Infine i defibrillatori di ultimissima generazione sono facilissimi da usare ( <em>fanno tutto da</em> <em>soli</em>) basta posizionare gli elettrodi non sono necessarie particolari manovre tipo “<em> massaggio cardiaco”</em>, esiste anche la possibilità di ricevere in tempo reale istruzioni telefoniche riguardo all&#8217;uso dalla centrale operativa del 118&#8230;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A presto ! alla prossima puntata …..restando nei dintorni&#8230;..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Linee guida uso defibrillatori</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 11:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il punto giuridico]]></category>
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					<description><![CDATA[Di seguito pubblichiamo le nuove linee guida relative all&#8217;uso del defibrillatore nello sci alpino. In un certo senso portano buone notizie dato che non è obbligatorio ma solo consigliato. Ad ogni modo nella nostra sezione &#8220;Il punto giuridico&#8221; continueremo ad affrontare la tematica &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito pubblichiamo le nuove linee guida relative all&#8217;uso del defibrillatore nello sci alpino. In un certo senso portano buone notizie dato che non è obbligatorio ma solo consigliato. Ad ogni modo nella nostra sezione &#8220;Il punto giuridico&#8221; continueremo ad affrontare la tematica</p>
<p><a href="http://www.pianetamaster.it/wp-content/uploads/2017/08/DAE_Nuove_Linee_Guida-1.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7296" src="http://www.pianetamaster.it/wp-content/uploads/2017/08/DAE_Nuove_Linee_Guida-1.jpg" alt="DAE_Nuove_Linee_Guida-1" width="2339" height="1654" /></a> <a href="http://www.pianetamaster.it/wp-content/uploads/2017/08/DAE_Nuove_Linee_Guida-2.jpg"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7297" src="http://www.pianetamaster.it/wp-content/uploads/2017/08/DAE_Nuove_Linee_Guida-2.jpg" alt="DAE_Nuove_Linee_Guida-2" width="2339" height="1654" /></a> <a href="http://www.pianetamaster.it/wp-content/uploads/2017/08/DAE_Nuove_Linee_Guida-3.jpg"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7298" src="http://www.pianetamaster.it/wp-content/uploads/2017/08/DAE_Nuove_Linee_Guida-3.jpg" alt="DAE_Nuove_Linee_Guida-3" width="2339" height="1654" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>&#8220;L&#8217;obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici&#8230;.&#8221;  prima parte</title>
		<link>https://www.pianetamaster.it/iii-puntata-lobbligo-di-dotazione-ed-impiego-di-defibrillatori-semiautomatici-prima-parte/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 06:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il punto giuridico]]></category>
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					<description><![CDATA[In questa terza puntata affrontiamo un tema che ha già suscitato polemiche e perplessità nel nostro ambiente e cioè l&#8217;obbligo da parte delle società organizzatrici di dotarsi di defibrillatori. Ma vediamo in questa prima parte come sono realmente le cose:  “ L&#8217;obbligo di dotazione ed...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In questa terza puntata affrontiamo un tema che ha già suscitato polemiche e perplessità nel nostro ambiente e cioè l&#8217;obbligo da parte delle società organizzatrici di dotarsi di defibrillatori. Ma vediamo in questa prima parte come sono realmente le cose:<u> </u></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"><u>“ <em>L&#8217;obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici ed altri</em> <em>dispositivi salvavita da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche: Decreto del Ministero della salute del 24.04.2013 cosiddetto Decreto Balduzzi e le Linee guida adottate con Decreto del Ministero del salute del 26.06.2017 ”</em>.</u></span></strong></p>
<ul>
<li>vorrei iniziare a trattare un argomento che sarà fonte quasi certa di un futuro dibattito giuridico ed interpretativo, oltre a poter creare non pochi problemi operativi, ovvero, <em>l&#8217;obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte di società sportive dilettantistiche</em>, previsto dal Decreto del Ministero della salute emesso in data <strong>04.2013 ( Decreto Balduzzi)</strong> ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20.07.2013 al numero 169), normativa che è <strong><u>definitivamente entrata in</u></strong> <strong><u>vigore il 1° luglio 2017</u>, </strong>recependo le Linee guida stabilite con Decreto del Ministero della Salute del <strong>26.06.2017</strong> ( in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28.06.2017).</li>
</ul>
<ul>
<li>All&#8217;art. 1 delle <em>Linee guida</em> si stabilisce che <em>detto obbligo viene assolto quando le</em> <em>associazioni sportive utilizzino un impianto, avente carattere permanente, <strong>verifichino</strong> che sia <strong>dotato</strong> di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata e qualora <strong>sia</strong> <strong>presente una persona debitamente formata </strong>all&#8217;utilizzo del dispositivo.</em></li>
</ul>
<ul>
<li>All&#8217;art. 2 delle <em>Linee guida</em> si statuisce che <em>le associazioni e le società sportive</em> <em>dilettantistiche hanno <strong>l&#8217;obbligo</strong> di accertare prima dell&#8217;inizio delle gare e per il tramite di <strong>propri referenti incaricati </strong>la presenza del defibrillatore all&#8217;interno dell&#8217;impianto sportivo.</em></li>
</ul>
<ul>
<li>Infine, all&#8217;art. 3, si stabilisce che <em>la mancanza del defibrillatore semiautomatico o a</em> <em>tecnologia più avanzata <strong>determina l&#8217;impossibilità</strong> di svolgere l&#8217;attività sportiva</em>.</li>
</ul>
<ul>
<li>Certamente la normativa nasce da una casistica frequente di persone decedute ( <em>in altri sport</em> <em>rispetto allo sci) </em>per crisi cardiache improvvise, in persone non soccorse nei tempi adeguati e quindi da una esigenza di tutela e di prevenzione della salute.</li>
</ul>
<ul>
<li>In particolare, nel caso crisi cardiache, non prevedibili, trattandosi generalmente di persone sportive, in apparente buono stato di salute, munite di regolare certificazione medica di abilitazione all&#8217;esercizio di attività agonistica, sussiste il rischio concreto di “ <em>morte</em> <em>improvvisa</em>”, seppur esso sia un rischio intrinseco in ogni attività umana.</li>
</ul>
<ul>
<li>I defibrillatori semiautomatici sono disciplinati all&#8217;art. 1 delle <strong>Legge 3.04.2001 n. 120 </strong>possono essere utilizzati da personale anche non sanitario che abbia ricevuto una formazione nelle attività di rianimazione cardiaco – polmonare.</li>
</ul>
<ul>
<li>Le regioni disciplinano il rilascio da parte delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere dell&#8217;autorizzazione all&#8217;utilizzo da parte del personale nell&#8217;ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio.</li>
</ul>
<ul>
<li>L&#8217;art. 1 della Legge 3.04.2001 n. 120 stabilisce che <strong>la formazione</strong> dei soggetti può essere svolta anche dalle organizzazioni medico scientifiche, senza scopo di lucro , nonché da enti operanti nel settore dell&#8217;emergenza.</li>
</ul>
<ul>
<li>Il Decreto ministeriale 18.03.2011 individua i criteri di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni ( <strong>DAE)</strong> , indicando i criteri per l&#8217;individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto, nonché le modalità di formazione degli operatori addetti.</li>
</ul>
<ul>
<li>Le regioni organizzano i corsi di formazione e di addestramento di <strong><em>Basic life support</em></strong> <strong>–</strong> <strong><em>defibrillation </em>( BLSD) </strong>per i soccorritori non medici.</li>
</ul>
<ul>
<li>A livello scientifico è stato accertato che la precocità della defibrillazione aumenta di circa il <strong>30% </strong>la sopravvivenza , più l&#8217;intervento è precoce se è attivo un sistema PAD ( <em>pubblic</em> <em>access defibrillation</em>), ovvero una defibrillazione precoce attuata da personale non sanitario addestrato e presente sul posto.</li>
</ul>
<ul>
<li>Sarà fondamentale un coordinamento tra le associazioni sportive, il sistema PAD e le strutture di sistema presenti nelle località , in coordinamento con le unità operative del 118.</li>
</ul>
<ul>
<li>Ai sensi del <strong>Decreto Balduzzi</strong> l&#8217;onere della dotazione e della manutenzione dei defibrillatori spetta alla <strong>società ed associazioni</strong> che operano in uno stesso <em>impianto sportivo</em> che possono demandare la dotazione e la manutenzione al gestore dell&#8217;impianto attraverso <strong>un accordo</strong> che definisca la responsabilità in ordine all&#8217;uso e alla gestione, accordarsi con ASL o privati per la manutenzione.</li>
</ul>
<ul>
<li>La normativa aprirà uno scenario nuovo in tema di <strong>responsabilità in capo agli</strong> <strong>organizzatori </strong>di eventi sportivi , seppur debba essere <em>interpretata e adeguata</em> alle specifiche caratteristiche dello sci, uno <strong><em>sport all&#8217;aria aperta</em></strong> e non in impianti al chiuso, salvo limitate eccezioni.</li>
</ul>
<ul>
<li>Sul tema sarà mia cura tornare a breve, appena trascorso il periodo estivo, in quanto esiste un forte interesse ed anche un certo grado di preoccupazione, per <strong>le responsabilità</strong> ( civile e penale) che potrebbero derivare in capo a chi organizza allenamenti, oltre ad eventi agonistici ed amatoriali.</li>
</ul>
<ul>
<li>Auspico la stesura di un breve manuale di cosiddette “ <em>buone prassi</em> “ individuando precauzioni , attraverso un protocollo condiviso, anche da parte anche della federazione, onde tutelare, in primo luogo, gli sciatori ma anche gli organizzatori ed i responsabili che non possono vedersi sottoposti ad obblighi che di fatto esorbitano dalle normali attività di prevenzione e cura, essendo spettanti, per legge , ad altro personale sanitario specializzato.</li>
</ul>
<ul>
<li>Auguro a tutti una buona estate. ..aspettando il freddo&#8230;..ed auguro fruttuosi allenamenti, per chi potrà in ghiacciaio e, per gli altri, almeno, in riva al mare&#8230;</li>
</ul>
<ul>
<li>A presto !</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
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		<title>La responsabilità nello scontro tra sciatori</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 20:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il punto giuridico]]></category>
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					<description><![CDATA[Eccoci di nuovo con voi per provare ad entrare nel merito di alcune questioni che ci riguardano, quando abbiamo gli sci ai piedi. Lo so che in un inverno come quello appena passato, così arido, con le montagne verdi attorno a noi, parlare di diritto...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Eccoci di nuovo con voi per provare ad entrare nel merito di alcune questioni che ci riguardano, quando abbiamo gli sci ai piedi.</p>
<ul>
<li>Lo so che in un inverno come quello appena passato, così arido, con le montagne verdi attorno a noi, parlare di diritto non è il massimo, seppur il diritto riguardi tutti noi, volenti o nolenti, ci imbattiamo ogni giorno, sempre di più in norme e regolamenti e che ci allontanano sempre più dalla certezza del diritto.</li>
</ul>
<ul>
<li>Spero che questo spazio, proprio in un inverno come quello che stiamo vivendo, essendoci meno da sciare e più tempo per riflettere, possa favorire una discussione aperta e costruttiva, una volta messi sul tavolo alcuni temi e profili di fatto e di diritto.</li>
</ul>
<ul>
<li>Vorrei subito entrare nel merito di un tema complesso e trattare l&#8217;argomento, credo da tutti conosciuto, del “ <strong><em><u>concorso di colpa nel caso di scontro tra sciator</u></em></strong><em>i</em>”.</li>
</ul>
<ul>
<li>La Legge n° 363/2003 ha introdotto una novità sul piano processuale, in materia di <em>concorso di colpa in caso di scontro tra sciatori, </em>prevedendo all&#8217;art. 19 una presunzione (<em> juris tantum</em>) di concorso nel caso di scontro tra sciatori, <u>sulla falsariga di quanto previsto</u> <u>per la circolazione degli autoveicoli a motore, all&#8217;art. 2054 c.c&#8230;</u></li>
</ul>
<ul>
<li>Le conseguenza non sono da poco sul piano del diritto essendo stata riportata la responsabilità civile generale secondo il principio di origini antiche in base al quale <em><u>nessuno</u></em> <em><u>deve arrecare danno ad altri</u> </em>, in una società civile, almeno così dovrebbe essere il principio cardine per evitare litigi e contestazioni ( <em>neminem laedere</em>) ex art. 2043 c.c..</li>
</ul>
<ul>
<li>Rispetto a quello a cui assistiamo sulle strade delle nostre città sembra quasi sia una fantasia detto principio che, in passato, ha permesso agli antichi di regolamentare il vivere quotidiano con chiarezza.</li>
</ul>
<ul>
<li>In un primo momento si è pensato di rendere meno gravoso il compito di chi ha subito un danno offrendo un onere probatorio meno gravoso, una strada davvero in salita.</li>
</ul>
<ul>
<li>La Corte di Cassazione ha però costantemente respinto questi tentativi di derogare al modello secondo il quale chi subisce un danno ha l&#8217;onere di provare di averlo subito, almeno per i sinistri occorsi nello svolgimento dell&#8217;attività <em>amatoriale non agonistica.</em></li>
</ul>
<ul>
<li>Il tentativo di assimilare la circolazione sulle piste alla circolazione degli autoveicoli è stato costantemente respinto dai giudici, sulla base della considerazione secondo la quale <u>gli sci</u> <u>non possono rientrare nella nozione civilistica di <em>veicolo</em>.</u></li>
</ul>
<ul>
<li>Mi sembra di dire una ovvietà e cioè che gli sci sono attrezzi e non veicoli e tale caratteristica è sempre stata ritenuta ostativa all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 2054 c.c. ( <em>i cosiddetti</em> <em>acceleratori di andatura, ad esempio gli skiroll non possono circolare sulla carreggiata delle strade, salvo deroghe, in base a quanto previsto all&#8217;art. 190, c.8 del Codice della Strada</em>).</li>
</ul>
<ul>
<li>Prima dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 19 della Legge n. 363 /2003 l&#8217;applicazione del principio generale di cui all&#8217;art. 2043 c.c. portava a conseguenze alquanto curiose.</li>
</ul>
<ul>
<li>Ad esempio il caso deciso dal <strong>Tribunale di Rovereto</strong> il <strong>3 ottobre 2003,</strong> in sostanza in presenza di un dubbio sulla dinamica dello scontro il Tribunale riteneva di dover respingere tutte le contrapposte domande di risarcimento danni e sempre sulla stessa falsariga la <strong>Corte</strong> <strong>di Appello di Trento </strong>con sentenza dell&#8217;<strong> 8 febbraio 2005</strong>, essendo onere della parte fornire la prova della colpa e quindi della dinamica del sinistro respingeva la domanda, non essendo applicabile l&#8217;art. 2054 c.c..</li>
</ul>
<ul>
<li>Se lo sciatore reclamava un danno in conseguenza di uno scontro e non riusciva a provare la colpa dell&#8217;altro <u>si vedeva respinta la domanda</u> e se le domande erano reciproche entrambi i danneggiati non ottenevano ristoro.</li>
</ul>
<ul>
<li>Mi preme sottolineare un dato molto importante e cioè che la ricostruzione della dinamica di uno scontro sugli sci e di <strong><u>difficilissima ricostruzione</u></strong> proprio per circostanze di luogo di tempo e per l&#8217;oggettiva difficoltà di ricostruire su planimetria attraverso segni visibili la scena del sinistro, diversamente rispetto a quanto accade sulla strada.</li>
</ul>
<ul>
<li>Se questo è il contesto naturale nel quale si svolgono gli incidenti sugli sci appare chiara la ragione per cui l&#8217;art. <strong>19 della Legge 363 del 2003</strong> è simile a quella che regola la circolazione degli autoveicoli ai sensi dell&#8217;art. 2054, 2° comma, c.c., in forza della quale ciascuno dei soggetti coinvolti che siano essi sciatori, si presume che abbiano concorso ugualmente a produrre i danni.</li>
</ul>
<ul>
<li>Raccogliendo l&#8217;esortazione espressa dalla Corte di Cassazione il legislatore ha introdotto una presunzione relativa che ammette quindo la prova contraria, in tutto e per tutto analoga a quella prevista all&#8217;art. 2054 c.c.</li>
</ul>
<ul>
<li>Di tutte le norme introdotte dalla Legge n. 363 del 2003 l&#8217;art. 19 è stato quello che ha trovato la più ampia e diffusa applicazione nei tribunali.</li>
</ul>
<ul>
<li>Le corti hanno avuto una comoda via di uscita per trarsi d&#8217;impaccio in tutte quelle situazioni, non rare, in cui le deposizioni dei compiacenti amici e famigliari della parti in causa mettevano a dura prova la ricostruzione della dinamica del sinistro.</li>
</ul>
<ul>
<li>Si è tenuto conto in questi anni dell&#8217;applicazione del secondo comma dell&#8217;art. 2054 c.c. che richiede la sussistenza di uno scontro materiale, senza dimenticare che in materia di sorpasso, in alcune ipotesi, benché sia <u>mancata la collisione materiale tra i soggetti</u> si è ritenuta applicabile la <strong>presunzione relativa,</strong> ravvisandosi un nesso di causalità tra la condotta delle parti, a prescindere dalla mancanza di urto vero e proprio.</li>
</ul>
<ul>
<li>Per concludere questo primo step di una materi particolarmente ostica e complessa, anche al fine di stimolare un confronto tra i casi di vita vissuta, vi ricordo che ai fini della operatività della presunzione ciò che conta è che lo sciatore si trovi su un area normalmente destinata alla circolazione, mentre è del tutto irrilevante che uno degli sciatori si trovi fermo e l&#8217;altro sia in movimento, ovvero siano entrambi in movimento.</li>
</ul>
<ul>
<li>Dall&#8217;applicazione della presunzione discende l&#8217;affermazione di un concorso paritario tra gli sciatori e ciò comporta quale conseguenza che <strong>ciascuno di essi dovrà corrispondere un</strong> <strong>risarcimento pari alla metà del danno riportato dalla parte antagonista </strong>e, per conseguenza, sopportare la metà del danno patito.</li>
</ul>
<ul>
<li>La presunzione di cui all&#8217;art. 2054 ha la funzione di distrubuirte un criterio di imputazione della colpa e della responsabilità laddove risulti impossibile accertare in concreto le modalità de sinistro e distribuirne le responsabilità specifiche, ovvero quando sia impossibile determinare in concreto in quale misura la condotta dei due sciatori abbia cagionato l&#8217;evento dannoso.</li>
</ul>
<ul>
<li>La presunzione quindi potrà esser usata <strong>solo nel caso in cui il Giudice non possa</strong> <strong>attraverso l&#8217;istruttoria stabilire con certezza la modalità del sinistro </strong>ovvero attribuire in concreto le singole responsabilità.</li>
</ul>
<ul>
<li>Come potrete notare le conseguenze sul piano concreto dei predetti principi sono infinite ed alla luce della casistica dei sinistri, <strong>purtroppo ingravescente</strong> per le conseguenze riportate in termini di lesioni personali, per mancanza di conoscenza delle regole e di una cultura della sicurezza in montagna che porti la persona ad usare il buon senso, dopo aver progressivamente appreso dall&#8217;esperienza, imparando a sciare, per gradi e livelli, <u>sotto la</u> <u>guida di un maestro di sci</u> che trasferisca oltre a tutte le regole scritte, <strong>anche le regole</strong> <strong>apprese dalla comune esperienza di ore trascorse con gli sci ai piedi&#8230;</strong></li>
</ul>
<ul>
<li>Forse una qualche complicità è derivata dall&#8217;avvento degli sci sciancrati e dal carving, solo in apparenza più facili degli sci tradizionali che presupponevano un più lenta progressione tecnica.</li>
</ul>
<ul>
<li>…&#8230;questo vale per tutti noi che, da un po&#8217; di anni &#8230;ormai&#8230; portiamo gli sci ai piedi&#8230;.</li>
</ul>
<p>Alla prossima puntata …. a presto ! Stefano Marletta</p>
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		<title>A QUANDO UNA COPPA ITALIA 2.0?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 12:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Circuiti]]></category>
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					<description><![CDATA[Ci risiamo: anche per quest&#8217;anno avremo una coppa italia non solo elefantiaca e contorta, ma soprattutto vecchia e non aderente alla attuale situazione dello sci master nazionale! Tutti i presupposti per evitare di costringere i concorrenti a sobbarcarsi lunghe e costose trasferte per poter accedere...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ci risiamo: anche per quest&#8217;anno avremo una coppa italia non solo elefantiaca e contorta, ma soprattutto vecchia e non aderente alla attuale situazione dello sci master nazionale! Tutti i presupposti per evitare di costringere i concorrenti a sobbarcarsi lunghe e costose trasferte per poter accedere alla finale e sperare di poter concorrere alla vittoria, sono stati vanificati ancora una volta.</p>
<p style="text-align: justify;">51 gare nella stagione 2014 2015,  42 nel 2015 2016 e per finire ancora 42 per la stagione che sta per cominciare. Francamente troppe.  E per completare l&#8217;opera un regolamento complicato e sperequativo, soprattutto per i concorrenti delle  Alpi Centrali (sicuramente il comitato con il maggior numero di concorrenti master), costretti ad emigrare negli altri comitati per  poter ottenere il minimo sindacale per essere ammessi alla classifica finale (6 gare), e puntare ad una eventuale vittoria (9 gare), avendo a disposizione solo 4 gare (una tappa) e nessuna altra tappa a meno di 250km&#8230;.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si capisce perchè per poter essere ammessi in classifica generale sia necessario partecipare ad almeno 6 gare, ma per la classifica finale vengano conteggiati i migliori 9 risultati più le tre di finale. La logica? Se si voleva monopolizzare alla CPI la partecipazione degli atleti, sarebbe bastato sin da subito dire che bisogna fare 12 gare, comprese le finali. Non era più semplice? Questo regolamento è sempre più distante da ciò che cercano gli ipotetici concorrenti (fare meno trasferte possibili e poter seguire più circuiti) che per la maggior parte rimpiange la vecchia versione con tre w.e di gare, più le finali.</p>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;altra cosa incomprensibile è l&#8217;impossibilità di spostare la data mentre si può cambiare località: una società che si impegna ad organizzare una gara di calendario nazionale inizia a pensarci a maggio, quando presenta la richiesta, pagando una tassa di iscrizione a calendario, cercando sponsor, prendendo impegni con le località ed organizzando la logistica. Se per cause di forza maggiore, prevalentemente legate al maltempo o alla carenza di neve, la società non può garantire la buona riuscita della manifestazione, perché la si deve penalizzare costringendola a cambi di località (costosissimi) o alla rinuncia? In un momento in cui si fa fatica a trovare società disposte ad organizzare gare sempre meno remunerative, occorre un po&#8217; di elasticità altrimenti si perdono anche quelle poche&#8230;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per cercare di &#8216;svecchiare&#8217; questa manifestazione, era stata avanzata la proposta di utilizzare una data unica per tutti i comitati, per organizzare 4 gare in un week end valevoli per la Coppa Italia. Oppure utilizzare gare già in calendario nei vari circuiti regionali, che ormai esistono ovunque, e renderle valevoli anche come CPI e stabilita la sede della finale, ammettervi i migliori 20/30/40 atleti per Comitato, per raggiungere un numero sostenibile alla buona riuscita della manifestazione. Purtroppo Il TOTEM della coppa Italia è sacro ed inviolabile&#8230;.con il risultato di una disaffezione crescente.</p>
<p>E&#8217; ora di cambiare aria e forse chi gestisce il giochino, (il suo giochino?) dovrebbe farsi da parte e lasciare il passo ad altri con più fantasia e meno ancorati a vecchi stereotipi ormai superati.</p>
<p>Quanto sopra scritto vuole essere uno spunto di discussione tra gli atleti e gli addetti ai lavori, non vuole certo essere il vangelo, quindi scriveteci nei commenti sottostanti&#8230;.sperando che qualcosa di nuovo per la prossima stagione si possa fare.</p>
<p>Ad ogni modo&#8230;..in bocca al lupo per questo 2016 2017 .</p>
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		<title>Video Analisi Marcel Hirscher Vs Alexis Pinturault Kranjska Gora GS</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 22:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Imparando dai campioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Per la Rubrica #imparandodaicampioni curata da Luca Agazzi (2011 &#8211; 2013 Allenatore di Lara Gut &#8211; Allenatore federale ed Istruttore nazionale) per www.pianetamaster.it ecco un bellissimo confronto tra le discese di Hirscher e Pinturault in GS. [author image=&#8221;http://pianetamaster.it/wp-content/uploads/2013/11/luca-agazzi.jpg&#8221; name=&#8221;Luca Agazzi&#8221;] Collaboratore di Pianeta Master. Maestro, Allenatore Federale...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per la Rubrica <a href="http://pianetamaster.it/category/blog/imparandodaicampioni/" target="_blank">#imparandodaicampioni</a> curata da Luca Agazzi (2011 &#8211; 2013 Allenatore di Lara Gut &#8211; Allenatore federale ed Istruttore nazionale) per www.pianetamaster.it ecco un bellissimo confronto tra le discese di Hirscher e Pinturault in GS.</p>
<p>[author image=&#8221;http://pianetamaster.it/wp-content/uploads/2013/11/luca-agazzi.jpg&#8221; name=&#8221;Luca Agazzi&#8221;] Collaboratore di Pianeta Master. Maestro, Allenatore Federale ed Istruttore di Sci Italiano. Ex allenatore e direttore tecnico Sci Club Orezzo. Dal 2011 a settembre 2013 Allenatore Coppa Del Mondo con il Team Lara Gut. [/author]</p>
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